Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro Primo del Codice Civile e nel Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, è costituita un’associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica GS Hockey Pordenone” in breve ASD GS Hockey Pordenone (d’ora in poi “Associazione”). Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
L’Associazione ha sede in Pordenone via Molinari n° 37 ed è retta dal presente Statuto. L’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente Statuto. L’organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi professionali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi, che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.
L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto in base a deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci presa con la maggioranza prevista dall’articolo 27 del presente Statuto.
Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l’Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro dei Soci. È onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell’indicazione del domicilio nel Libro dei Soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.
I Soci, con l’adesione all’Associazione, si impegnano a:
La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.
Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell’Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla FISR o altra Federazione Sportiva Nazionale o Ente ai quali dovesse affiliarsi l’Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale.
L’Associazione si impegna, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021, a trasmettere entro 30 giorni dalla relativa approvazione o modifica l’aggiornamento dei dati, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. Il Presidente può scegliere nell’ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di Vicepresidente incaricato.
Sono compiti del Presidente:
In caso di necessità, il Presidente può assumere, nei casi d’urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni. Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.
In caso di dimissioni, il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore, che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione da convocarsi nel termine di trenta giorni.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.
Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle quote corrisposte dai Tesserati, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate derivanti dalle ulteriore attività connesse all’attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, della Società Sport e Salute SpA, delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.
L’esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) luglio e termina il giorno 30 (trenta) giugno dell’anno successivo. Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell’Associazione – da sottoporre al parere dell’Organo di Controllo, ove nominato – che deve essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce.
Il bilancio dell’Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci. In occasione della convocazione dell’Assemblea Ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione dei Soci copia del bilancio stesso.
Nei 30 (trenta) giorni successivi all’approvazione del bilancio consuntivo, i Soci avranno la possibilità di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I libri dell’Associazione sono quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.
L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell’Associazione.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
Copia del verbale dell’Assemblea Straordinaria concernente lo scioglimento dell’Associazione e della situazione patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea deve essere inviato per conoscenza alla FISR e ogni altro Ente/Federazione a cui l’Associazione sia affiliata. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d’appartenenza.
Dichiarata l’estinzione dell’Associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ.. Entro un mese dall’estinzione o dallo scioglimento, l’Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci oppure, in caso di mancanza totale dei Soci, il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall’Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d’ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui non vi provveda l’Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei Soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d’ufficio.
In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i Soci e/o Tesserati e tra i Soci e/o Tesserati medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FISR. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FISR, questo sarà composto da 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pordenone. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando anche il nominativo del proprio arbitro. Il procedimento arbitrale avrà luogo presso il Comune in cui è ubicata la sede dell’associazione e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare a ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile, dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla FISR.
Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell’oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei Regolamenti interni, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Soci.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FISR o di altra Federazione o Ente a cui l’associazione sarà affiliata, le disposizioni dell’ordinamento sportivo e comunque le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge di settore vigenti.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’associazione in contrasto con esso.
Approvato dall’Assemblea straordinaria il 17 dicembre 2023, in attesa di registrazione.
Dal 1964 giochiamo insieme a hockey su pista. Siamo un’associazione sportiva dilettantistica che opera sia a livello agonistico che amatoriale, con corsi di avviamento per ragazzi e adulti.