Statuto dell’Associazione

Articolo 1 – Denominazione e sede

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro Primo del Codice Civile e nel Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, è costituita un’associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica GS Hockey Pordenone” in breve ASD GS Hockey Pordenone (d’ora in poi “Associazione”). Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.

L’Associazione ha sede in Pordenone via Molinari n° 37 ed è retta dal presente Statuto. L’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente Statuto. L’organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.

Articolo 2 – Scopo e attività

    1. L’Associazione è un’associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell’accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.
    2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.
    3. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico l’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline dell’hockey su pista e del pattinaggio e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Sport e Salute SpA, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della dette discipline.
    4. L’Associazione potrà quindi partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) o delle altre federazioni o enti presso cui è affiliata, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica dell’hockey su pista e del pattinaggio, compresa l’attività paralimpica.
    5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà tra l’altro svolgere, prevalentemente in favore dei propri Soci, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.
    6. Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:
      • attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina dell’hockey su pista, del pattinaggio e di eventuali altre attività sportive;
      • attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
      • la vendita di articoli sportivi;
      • la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da Soci o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
      • svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale e in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive, video, reti di comunicazione digitale, internet, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budget pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere, nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all’estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
      • promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l’edizione e la diffusione, sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita, anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico, dei prodotti relativi;
      • compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari.

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi professionali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi, che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

  1. L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Articolo 3 – Affiliazione

  1. L’Associazione procederà alla propria affiliazione alla FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici). Con l’affiliazione, l’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, della FISR e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione a cui intenderà affiliarsi.
  2. L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del CONI, della FISR o di altre Federazioni Nazionali o enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
  3. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
  4. L’Associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell’ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della FISR, è nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
  5. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e s.m.i..

Articolo 4 – Durata

L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto in base a deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci presa con la maggioranza prevista dall’articolo 27 del presente Statuto.

Articolo 5 – Domanda di ammissione

  1. Possono far parte dell’Associazione solo le persone fisiche, senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative svolte dall’Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotate di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
  2. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.
  3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
  4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda di ammissione su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni.
  5. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea dei Soci.
  6. La deliberazione di ammissione del nuovo Socio è senza indugio annotata nel Libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, anche tramite un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio.
  7. La qualifica di Socio – ben distinta da quella di “tesserato”, che consegue all’atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell’Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato, e che non dà diritto a partecipare alla vita dell’Associazione – è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
  8. In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore o tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.
  9. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il Socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 – Domicilio dei soci

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l’Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro dei Soci. È onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell’indicazione del domicilio nel Libro dei Soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci

  1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
  2. In particolare, i Soci hanno:
    • il diritto a partecipare alle attività associative;
    • il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
    • il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
    • il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
    • il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera, comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
  1. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.8.
  2. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  3. I Soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
  4. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Articolo 8 – Impegni dei Soci

I Soci, con l’adesione all’Associazione, si impegnano a:

  1. accettare e rispettare il presente Statuto, nonché i Regolamenti attuativi dell’Associazione;
  2. rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
  3. contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
  4. svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio;
  5. rispettare le norme e direttive del CONI, nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della FISR e di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale o Ente ai quali dovesse affiliarsi l’Associazione.

Articolo 9 – Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni

  1. La quota associativa e la qualità di Socio non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.
  2. Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili ai Soci.

Articolo 10 – Recesso, esclusione e perdita della qualità di Socio

  1. La qualifica di Socio si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione. Ogni Socio può recedere ad nutum con efficacia immediata dall’Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso del Socio comporta decadenza dello stesso dall’eventuale carica di Consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. I Soci che abbiano receduto non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. Il Socio radiato non può essere più ammesso.
  2. Ciascun Socio è tenuto a pagare tassativamente la quota annuale entro la data di scadenza fissata dal Consiglio Direttivo. L’invio della quota costituisce domanda di rinnovo dell’iscrizione all’Associazione. I Soci morosi perdono la qualifica di socio al protrarsi della morosità per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

Articolo 11 – Organi sociali

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci. Le cariche sociali sono elettive.
  2. Sono organi dell’Associazione:
  3. l’Assemblea dei Soci;
  4. il Presidente;
  5. il Consiglio Direttivo;
  6. L’Organo di Revisione (collegio dei revisori dei conti o il revisore unico), qualora istituito.

Articolo 12 – L’Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci. È l’organo sovrano dell’Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l’organo direttivo sottopone alla sua approvazione.
  2. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti i Soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché i Soci minorenni tramite il genitore o l’esercente la potestà genitoriale.
  3. Ciascun Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio.
  4. La rappresentanza di un altro Socio deve essere conferita per iscritto, anche in calce all’avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall’Associazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. Ogni Socio può rappresentare al massimo un altro Socio.
  5. L’Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l’Associazione, purché in Italia. La convocazione dovrà contenere:
    • le materie all’ordine del giorno;
    • il luogo in cui si svolge l’Assemblea,
    • la data e l’ora di convocazione dell’Assemblea;
    • le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.
  6. La convocazione verrà diramata mediante il sito web associativo e/o a mezzo posta raccomandata A/R e/o a mezzo posta ordinaria e/o a mezzo posta elettronica e/o posta elettronica certificata e/o esposta presso la sede sociale e/o altro strumento elettronico che ne garantisca il ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per la riunione.
  7. L’Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.
  8. L’Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio d’esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo di Soci aventi diritto al voto. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
  9. L’Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.
  10. La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo dei Soci aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.
  11. L’Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.
  12. Per quanto riguarda il diritto di voto si rimanda a quanto stabilito dall’articolo 7 del presente Statuto.
  13. L’Assemblea Ordinaria delibera in merito a:
    • approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale, da deliberare entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale;
    • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, previa definizione del loro numero;
    • nomina e revoca, qualora istituito, i componenti dell’organo di controllo;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • delibera sulla decadenza ed esclusione dei Soci proposte dal Consiglio Direttivo;
    • determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali;
    • individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
    • acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
    • qualsiasi altro argomento posto all’ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla competenza dell’Assemblea Straordinaria.
  1. L’Assemblea Straordinaria delibera in merito a:
    • modifiche statutarie;
    • trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
    • diritti reali immobiliari;
    • ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, riservatole dalla legge o dal presente Statuto.
  1. Salvo quanto previsto dal presente Statuto all’articolo 29, le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi, le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.
  2. L’Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista presenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
  3. L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione, oppure in sua mancanza dal Vicepresidente, assistito da un segretario nominato dall’Assemblea.
  4. Al Presidente dell’Assemblea spetta la verifica per l’ammissione al voto dei Soci e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell’adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori.
  5. L’Assemblea si esprime normalmente con voto palese.
  6. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
  7. Il Presidente dell’Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina fino a cinque Soci, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.
  2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall’Assemblea dei Soci, ivi compreso il Presidente.
  3. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
  4. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
  5. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori a un anno.
  6. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
  7. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, compresi quelli di provvedere all’accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente Statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, tra cui assumere personale di concetto o d’ordine, valersi dell’opera di esperti e stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle predette figure. Pertanto, il Consiglio deciderà sull’erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.
    In particolare, il Consiglio Direttivo:

    • procede alla convocazione dell’Assemblea dei Soci e all’esecuzione delle sue delibere;
    • indice, ogni biennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
    • delibera sull’ammissione dei Soci;
    • delibera sulla decadenza e sull’esclusione dei soci da ratificare in Assemblea Ordinaria;
    • predispone il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
    • decide sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione;
    • delibera l’ammontare delle quote sociali, dei canoni e delle quote suppletive e le loro eventuali modifiche;
    • stabilisce il programma di attività dell’Associazione;
    • istituisce o sopprime sedi secondarie, filiali, agenzie e depositi, succursali, uffici amministrativi e di rappresentanza, sia in Italia che all’estero;
    • adotta provvedimenti disciplinari;
    • stabilisce e delega poteri di firma;
    • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione delle operazioni di cui all’articolo 12 del presente Statuto;
    • stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
    • delega in parte le sue funzioni a uno o più componenti;
    • nomina il responsabile della protezione dei minori, di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.;
    • delega la rappresentanza in materie specifiche ai Soci o ai professionisti esterni;
    • assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione, nonché di eventuali volontari e cura l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. in materia di lavoro sportivo;
    • delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali a organizzazioni private esterne e professionisti;
    • delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
    • delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
    • delibera il rimborso spese dei Consiglieri e delle Commissioni di studio e lavoro;
    • delibera su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell’area del dilettantismo;
    • controlla la gestione finanziaria dell’Associazione;
    • provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede sociale e dei Regolamenti interni necessari all’espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021;
    • apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;
    • stabilisce le norme per l’uso di impianti, attrezzature e materiale sportivo;
    • compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all’Assemblea dei Soci.
  1. Il Presidente dell’Associazione convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, fissando l’ordine del giorno e adoperandosi affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri.
  2. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune in cui ha sede l’Associazione, purché in Italia, ogni qualvolta si renda necessario.
  3. La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A/R e/o posta elettronica certificata e/o posta elettronica, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con i citati mezzi e con preavviso di almeno 2 (due) giorni.
  4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell’Associazione o in sua assenza del Vicepresidente o in sua assenza del Consigliere più anziano nella carica.
  5. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in videoconferenza, nonché in forma mista presenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
  6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica.
  7. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  8. L’assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.
  9. Se uno o più Consiglieri, relativamente a una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione, si applica l’art. 2391 cod. civ., in quanto compatibile.
  10. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo costituito da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri.
  11. I titolari degli organi associativi decadono:
  12. per dimissioni;
  13. per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
  14. La revoca viene deliberata dall’Assemblea dei Soci.
  15. Le dimissioni o la revoca del Presidente dell’Associazione comportano la decadenza di tutti gli organi statutari.
  16. Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.
  17. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Articolo 14 – La rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Articolo 15 – Obblighi di comunicazione

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell’Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla FISR o altra Federazione Sportiva Nazionale o Ente ai quali dovesse affiliarsi l’Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale.

L’Associazione si impegna, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021, a trasmettere entro 30 giorni dalla relativa approvazione o modifica l’aggiornamento dei dati, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta.

Articolo 16 – Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. Il Presidente può scegliere nell’ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di Vicepresidente incaricato.

Sono compiti del Presidente:

  • convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
  • firmare il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea;
  • convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee.
  • sovrintendere all’attività sociale in ogni settore, in conformità alle delibere dell’Assemblea dei Soci;
  • sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione sia a livello nazionale che internazionale;
  • esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione.

In caso di necessità, il Presidente può assumere, nei casi d’urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni. Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.

In caso di dimissioni, il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore, che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione da convocarsi nel termine di trenta giorni.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

Articolo 17 – Segretario e Tesoriere

  1. Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario del Consiglio e un Tesoriere. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
  2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
  3. Il Segretario temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
  4. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
  5. Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – L’Organo di Revisione

  1. L’Organo di Revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 4 (quattro) anni.
  2. L’organo di revisione collegiale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
  3. L’organo di revisione in particolare:
  • verifica l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
  • partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
  • si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
  1. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
  2. Per quanto compatibile con il presente Statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss, cod. civ..

Articolo 19 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle quote corrisposte dai Tesserati, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate derivanti dalle ulteriore attività connesse all’attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, della Società Sport e Salute SpA, delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Articolo 20 – Bilancio e rendiconto economico-finanziario

L’esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) luglio e termina il giorno 30 (trenta) giugno dell’anno successivo. Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell’Associazione – da sottoporre al parere dell’Organo di Controllo, ove nominato – che deve essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce.

Il bilancio dell’Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci. In occasione della convocazione dell’Assemblea Ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione dei Soci copia del bilancio stesso.

Nei 30 (trenta) giorni successivi all’approvazione del bilancio consuntivo, i Soci avranno la possibilità di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I libri dell’Associazione sono quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 21 – Utili e avanzi di gestione

  1. In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l’incremento del proprio patrimonio.
  2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
  3. Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

Articolo 22 – Libri sociali

L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

  1. Libro dei Soci;
  2. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 23 – Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell’Associazione.

Articolo 24 – Lavoratori e volontari

  1. I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
  2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..
  3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..
  4. L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..
  5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
  6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
  7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
  8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
  9. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 25 – Modifiche statutarie

  1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega dei due terzi degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. La convocazione dell’Assemblea dovrà contenere l’indicazione della proposta di modifica dello Statuto. Per la rappresentanza per delega si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 12 del presente Statuto.
  2. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:
  3. dal Consiglio Direttivo che, in questo caso, dovrà indire, di propria iniziativa, l’Assemblea Straordinaria dei Soci per esaminarle e deliberare in merito;
  4. da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, che dovranno sottoporle al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l’Assemblea Straordinaria dei Soci, che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi all’indizione stessa.
  5. Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 26 – Trasformazione e Terzo settore

  1. L’Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
  2. L’Assemblea Ordinaria potrà deliberare l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 27 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

Copia del verbale dell’Assemblea Straordinaria concernente lo scioglimento dell’Associazione e della situazione patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea deve essere inviato per conoscenza alla FISR e ogni altro Ente/Federazione a cui l’Associazione sia affiliata. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d’appartenenza.

Articolo 28 – Liquidazione

Dichiarata l’estinzione dell’Associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ.. Entro un mese dall’estinzione o dallo scioglimento, l’Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci oppure, in caso di mancanza totale dei Soci, il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall’Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d’ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui non vi provveda l’Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei Soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d’ufficio.

Articolo 29 – Devoluzione del Patrimonio Residuo ai fini sportivi

In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30 – Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i Soci e/o Tesserati e tra i Soci e/o Tesserati medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FISR. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FISR, questo sarà composto da 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pordenone. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando anche il nominativo del proprio arbitro. Il procedimento arbitrale avrà luogo presso il Comune in cui è ubicata la sede dell’associazione e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare a ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile, dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla FISR.

Articolo 31 – Regolamenti Interni

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell’oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei Regolamenti interni, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Soci.

Articolo 32 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FISR o di altra Federazione o Ente a cui l’associazione sarà affiliata, le disposizioni dell’ordinamento sportivo e comunque le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge di settore vigenti.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’associazione in contrasto con esso.

Approvato dall’Assemblea straordinaria il 17 dicembre 2023, in attesa di registrazione.

Chi siamo

Dal 1964 giochiamo insieme a hockey su pista. Siamo un’associazione sportiva dilettantistica che opera sia a livello agonistico che amatoriale, con corsi di avviamento per ragazzi e adulti.

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